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Tutte le informazioni utili sull’acconto IMU 2022

lentepubblica.it • 13 Giugno 2022

acconto-imu-2022Scadenza imminente per l’acconto IMU 2022: ecco tutte le informazioni utili per chi deve pagare.


Si avvicina la scadenza del pagamento dell’acconto IMU 2022: se il calcolo è il medesimo introdotto dal 2020, le novità per il 2022, contenute soprattutto nella nuova Legge di Bilancio, riguardano principalmente l’ambito delle agevolazioni ed esenzioni IMU.

Ma scopriamo nello specifico le informazioni utili e le novità di quest’anno.

Che cos’è l’IMU?

Prima di soffermarci sull’acconto parliamo rapidamente dell’IMU.

L’imposta municipale unica (IMU) o imposta municipale propria è un tributo (imposta) del sistema tributario italiano. È un tributo diretto di tipo patrimoniale, essendo applicato sul componente immobiliare del patrimonio.

Istituita per sostituire l’imposta comunale sugli immobili (ICI), ha inglobato anche parte dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali per quanto riguarda i redditi fondiari su beni non locati.

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI.

Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa abitazione principale e pertinenze, e terreni agricoli.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

I soggetti passivi del tributo sono individuati dall’art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 nel proprietario, ovvero nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le quote di possesso. Sono soggetti passivi anche il locatario del bene immobile nel caso di locazione finanziaria e il concessionario nelle ipotesi di concessioni demaniali.

Acconto IMU 2022

I proprietari di immobili sono dunque chiamati a versare l’acconto Imu.

Come abbiamo anticipato la scadenza è imminente: la data per il balzello è quella del 16 giugno 2022.

Il 16 dicembre 2022 scade invece il termine per il saldo e conguaglio IMU.

Novità per il 2022

Come anticipato sopra le novità per il 2022, contenute soprattutto nella nuova Legge di Bilancio, riguardano principalmente l’ambito delle agevolazioni ed esenzioni IMU.

Dal 2022 sono esenti dall’imposta:

  • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (i cosiddetti immobili merce), finché permane tale destinazione e a condizione che non siano locati
  • gli immobili delle imprese del settore dello spettacolo, attività particolarmente colpita dalle restrizioni derivanti dalla pandemia, ma solo se proprietario dell’immobile e gestore dell’attività coincidono.

Inoltre, il comma 743 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2022 ha stabilito per il solo 2022 che la misura dell’imposta municipale propria venga ridotta al 37,5%, aumentando quindi l’agevolazione dal 50% al 62,5% rispetto al 2021:

  • per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o non data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà (o usufrutto) da da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

L’acconto Imu rimane invece dovuto per gli immobili delle persone fisiche non titolari di partita Iva e per quelli di proprietà di imprese che operano in settori diversi da quelli agevolati.

Calcolo

La base imponibile su cui viene calcolata l’IMU è la stessa utilizzata per la vecchia ICI, e corrisponde al valore dell’immobile calcolato ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.n°504 del 30 dicembre 1992, vengono però modificati i moltiplicatori assegnati a ciascuna categoria catastale utilizzabili ai fini del calcolo.

Il calcolo dell’IMU si esegue determinando dapprima la base imponibile, applicando a questa l’aliquota base o deliberata dal Comune e rapportando il prodotto alla quota e ai mesi di possesso.

La formula generale è:

(Base Imponibile X Aliquota% X Quota Possesso X Mesi Possesso) / 12

Calcolo della base imponibile

Il calcolo della base imponibile dipende dalla destinazione d’uso dell’immobile e dalle caratteristiche del possessore. Per i fabbricati iscritti in catasto il calcolo prevede che il valore sia pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti in dipendenza della categoria catastale:

  • Residenza (abitazioni)  da A/1 ad A/11 escluso A/10: Coeff. 160
  • Depositi C/2: Coeff. 160
  • Box e garage C/6: Coeff. 160
  • Tettoie: Coeff. 160
  • Fabbricati ad uso pubblico da B/1 a B/8: Coeff. 140
  • Laboratori C/3: Coeff. 140
  • Fabbricati per esercizi sportivi C/4: Coeff. 140
  • Uffici e studi privati A/10: Coeff. 80
  • Banche D/5: Coeff. 80
  • Fabbricati a destinazione industriale da D/1 a D/10 escluso D/5: Coeff. 65
  • Negozi C/1: Coeff. 55

Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal Reddito Dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per il coefficiente 135, eventualmente modificato a 110 se il possessore è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

La Rendita Catastale o il Reddito Dominicale da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli risultanti in catasto al 1° gennaio 2012.

Calcolo dell’imposta

L’imposta viene calcolata a partire dalla base imponibile determinata come detto in precedenza, applicando l’aliquota ordinaria o ridotta, eventualmente modificata in aumento o diminuzione da delibera comunale. L’imposta così determinata dovrà poi essere rapportata alla quota di possesso e ai mesi di possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni viene computato per intero.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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